Comune di Inverigo (CO) – Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Tecnico – Area degli Istruttori (ex Categoria C) – Area tecnica lavori pubblici

Si informa che il Comune di Inverigo (CO) ha indetto un “Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Tecnico – Area degli Istruttori (ex Categoria C) – Area tecnica lavori pubblici”. (Scadenza presentazione domande: ore 23.59 del 27.11.2024). Per maggiori informazioni cliccare qui.

Comune di Gessate (MI) – Bando di Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Geometra – Area degli Istruttori (ex Cat. C) – a tempo pieno ed indeterminato

Si informa che il Comune di Gessate (MI) ha indetto un “Bando di Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Geometra – Area degli Istruttori (ex Cat. C) – a tempo pieno ed indeterminato”. (Scadenza presentazione domande: ore 23.59 del 02.12.2024). Per maggiori informazioni si allega il Bando di Concorso (Prot. n. 19416 del 19.11.2024).

Associazione Nazionale “Donne Geometra” - Interpello Ambientale Fotovoltaico per criteri interpretativi delle disposizioni di cui alla lettera c) quater del comma 8 dell’art. 20 del D.LGS. 199/2021 in relazione alla lettera c) ter del medesimo comma

Notizia tratta da “Professione Geometra” - Associazione Nazionale “Donne Geometra” - 17.11.2024. 
“Nel riscontro all'interpello ambientale proposto dalla Città di Enna, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde al quesito 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 alla corretta interpretazione per l’individuazione delle aree idonee di cui al c. 8 dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al c. 1 del medesimo articolo.
Il Ministero ricorda il recente intervento normativo del D.L. n. 63 del 15/05/2024, con l'introduzione del comma 1-bis all'art. 20 e precisa che al fuori dei casi contemplati da tale nuovo comma, laddove un impianto fotovoltaico ricada in zona agricola, nelle more dell’individuazione delle aree idonee (c. 1 dell'art. 20), possono considerarsi idonee le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), c bis) e c ter) in assenza di vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano.
Sono inoltre idonee (fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), tutte le le aree indicate nella lettera c) quater con entrambi i requisiti:
-NON essere ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela (D.Lgs. 42/04);
-NON ricadere nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (ai sensi della Parte II o dell'art.136 del D.Lgs. 42/04).
In allegato copia dell'Interpello.”

Associazione Nazionale “Donne Geometra” - Sicurezza: false o incomplete informazioni fornite all’Ispettorato del Lavoro. Le responsabilità penali del Direttore d’Impresa

Notizia tratta da “Professione Geometra” - Associazione Nazionale “Donne Geometra” - 18.11.2024. 
“Nella normativa giuridica italiana, per quanto riguarda le false o incomplete informazioni fornite all'Ispettorato del lavoro in materia di sicurezza, è necessario dimostrare il dolo, cioè l'intenzione di ingannare. L'onere della prova, ovvero il compito di dimostrare che l'imputato ha agito con dolo, spetta all'accusa.
La sentenza della Cassazione penale, sezione III, n. 39659 del 29 ottobre 2024, affronta il tema della responsabilità penale del direttore d'impresa in relazione alla fornitura di informazioni in materia di sicurezza sul lavoro all'ispettorato del lavoro.
Punti fondamentali della Sentenza
Fatto
1. Il caso riguardava l'accusa rivolta al direttore di un'impresa per aver fornito informazioni false o incomplete all'ispettorato del lavoro, nell'ambito di un'indagine o verifica in materia di sicurezza sul lavoro.
2. Il Pubblico Ministero (PM) ha accusato il direttore di aver agito volontariamente, fornendo in modo deliberato informazioni incomplete o errate, con la consapevolezza di ostacolare l'attività ispettiva.
3. La difesa ha sostenuto che eventuali lacune informative erano imputabili a negligenza nel recuperare i dati, piuttosto che a una condotta dolosa.
Diritto
1. La Corte ha stabilito che, per configurare una responsabilità penale del direttore, non è sufficiente dimostrare un atteggiamento negligente, anche grave, nel fornire informazioni. È necessario accertare la volontarietà (dolo) della condotta, ossia l’intenzione di fornire dati falsi o incompleti.
2. La sentenza ha chiarito che una condotta colposa (come la semplice negligenza) non integra il reato ascritto, qualora l’accusa fosse specificamente orientata a dimostrare un comportamento doloso. Questo principio tutela l’imputato rispetto ad accuse formulate in modo specifico ma non provate.
3. Onere della prova del dolo: spetta al PM fornire elementi concreti che dimostrino l’intenzionalità della condotta, non essendo sufficiente il mero sospetto o la presenza di errori riconducibili a trascuratezza.
In conclusione la Corte ha sottolineato che, in materia penale, l'elemento soggettivo del reato deve essere dimostrato con chiarezza.  
In questo caso, la negligenza, pur rilevante in un contesto civile o disciplinare, non è sufficiente a sostenere una condanna penale per condotte dolose, come l'accusa di aver volontariamente fornito informazioni false all'ispettorato del lavoro.
In allegato la Sentenza.”

Associazione Nazionale “Donne Geometra” - Bonus ristrutturazioni 2025

Notizia tratta da “Professione Geometra” - Associazione Nazionale “Donne Geometra” - 18.11.2024. 
“La Legge di Bilancio 2025 introduce delle modifiche significative al Bonus Ristrutturazione. Per le abitazioni principali, la detrazione fiscale rimarrà al 50% per tutto il 2025, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro. Tuttavia, per le seconde case, la detrazione sarà ridotta al 36%.
Questa modifica è volta a incentivare maggiormente gli interventi sulle abitazioni principali.
Per approfondire i Bonus Ristrutturazioni è stato redatto un opuscolo esplicativo.”

Associazione Nazionale “Donne Geometra” - Nuove norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale

Notizia tratta da “Professione Geometra” - Associazione Nazionale “Donne Geometra” - 20.11.2024. 
“Nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea dell’8 ottobre 2024 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione del 4 ottobre 2024 inerente l’aggiornamento delle norme armonizzate relative ai dispositivi di protezione individuale.
L’aggiornamento tiene conto dei più recenti progressi tecnici e scientifici, nonché degli ultimi sviluppi delle attività di normazione a livello europeo ed internazionale per i dispositivi di protezione individuale contro le cadute, per la protezione delle vie respiratorie, le calzature di sicurezza, gli elmetti isolanti e le protezioni degli occhi e del viso per uso professionale. Il provvedimento è entrato in vigore il 9 ottobre 2024, ad eccezione del punto 1 dell’allegato I, che si applica dall’8 aprile 2026, e del punto 2 dell’allegato I, che si applica dall’8 ottobre 2026, per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle nuove norme armonizzate.
In allegato la Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.”