Sentenza del TAR del Lazio n. 16028/2026 - La fiscalizzazione dell’abuso edilizio ex art. 33, comma 2, del D.P.R. 380/2001 è ammessa solo quando sia dimostrata l’oggettiva impossibilità di demolire senza compromettere la stabilità dell’edificio. Il semplice rischio di danni alla costruzione non è sufficiente a giustificare la sanzione pecuniaria alternativa. (Notizia tratta dal Blog “BibLus” – 21.10.2026
Sentenza del TAR del Lazio n. 16028/2026 - Fiscalizzazione dell’abuso edilizio e impossibilità di demolizione per rischio strutturale
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