Ordinanza della Cassazione n. 25657/2026 - L’amministratore è legittimato ad agire per il risarcimento dei danni anche quando questi interessino parti di proprietà esclusiva, purché siano funzionalmente collegati alla conservazione dell’edificio nella sua unitarietà; resta invece riservata ai singoli condomini la tutela dei danni autonomi e individuali estranei alle finalità conservative del fabbricato. (Notizia tratta dal Blog “BibLus” – 07.10.2026)
Ordinanza della Cassazione n. 25657/2026 - Lavori privati in condominio e richiesta risarcimento danni dall'amministratore
Notizie