Sentenza del Tar Lombardia n. 2288/2026 - Ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, la determinazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione costituisce attività vincolata, fondata sull’applicazione di parametri normativi predeterminati. Il costo di produzione della parte difforme deve essere attualizzato al momento dell’irrogazione della sanzione, in ragione della natura permanente dell’illecito edilizio e dell’esigenza di assicurare l’effettività e la funzione deterrente della misura. Il rinvio alla L. 392/1978 riguarda esclusivamente la determinazione del parametro economico e non impone l’utilizzo della superficie utile netta, dovendo la parte dell’opera realizzata in difformità essere considerata nella sua consistenza fisica reale, comprensiva dei muri perimetrali e degli elementi strutturali. (Notizia tratta dal Blog “BibLus” – 27.05.2026)
Sentenza del Tar Lombardia n. 2288/2026 - Calcolo sanzione per fiscalizzazione abuso edilizio
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