Regolamento per la Formazione Professionale Continua (ai sensi dell’Art. 7, comma 3, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31.05.2021)
Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, per garantire la qualità e l’efficienza della prestazione professionale e per favorire lo sviluppo della professionalità degli Iscritti esercenti la libera professione, ha adottato, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, un nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua (Delibera del CNGeGL del 10 marzo 2021), entrato in vigore il 31 maggio 2021.
Obbligo formativo
1. Ha l’obbligo di curare l’aggiornamento professionale chi esercita la libera Professione di Geometra.
(Art. 1, comma 2 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua)
2. Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo ha durata triennale.
3. Il Geometra, esercente la libera Professione, deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) crediti formativi professionali di cui 6 CFP in materia di Ordinamento e Deontologia professionale.
4. L’obbligo della Formazione Professionale Continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.
5. L’acquisizione di un numero di crediti formativi professionali superiore al minimo previsto (60 CFP), comporta l’attribuzione, nel triennio successivo, del 50% dell’eccedenza con un massimo di 20 CFP.
(Art. 3 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua)
Violazione dell’obbligo formativo
La violazione dell’obbligo della Formazione Professionale Continua determina un illecito disciplinare ai sensi dell’art. 3, comma 5, lettera b), del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. (Art. 1 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua)
Gli inadempienti saranno soggetti alle sanzioni disciplinari di cui al Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274: 1. l’avvertimento; 2. la censura; 3. la sospensione dall’esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi; 4. la cancellazione dall’Albo.
Esenzione dall’obbligo formativo
1. Su istanza* dell’interessato il Consiglio del Collegio può esonerare l’Iscritto esercente la libera Professione che si trovi in una situazione di impedimento determinato da:
a. gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
b. grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza;
c. interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale;
d. cause di forza maggiore.
2. L’esonero è limitato alla durata dell’impedimento e comporta la riduzione dei crediti formativi professionali, da acquisire nel triennio, in proporzione al contenuto ed alle modalità dell’impedimento.
(Art. 11 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua)
* La richiesta, che deve riportare la causa e la durata dell’impedimento, deve essere documentata e deve essere inoltrata al Collegio di appartenenza.
Credito formativo Professionale
L’unità di misura della Formazione Professionale Continua è il “Credito Formativo Professionale” (CFP).
(Art. 4, comma 1 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua)
Eventi formativi
1. Costituiscono Eventi formativi le seguenti attività:
a) Corsi di formazione e aggiornamento;
b) Corsi di specializzazione tecnico-professionale obbligatori o facoltativi, previsti da norme specifiche (per questi Corsi possono essere previsti anche esami finali);
c) Corsi o esami universitari (di Laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di master);
d) Seminari, Convegni e Giornate di Studio;
e) Visite tecniche e viaggi di studio;
f) Partecipazione alle Commissioni per gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione;
g) Relazioni o docenze in eventi formativi e(o) attività di didattica;
h) Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali in riviste a diffusione almeno provinciale;
i) Stages previsti nell’Alternanza Scuola-Lavoro, ovvero percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, Legge n. 145 del 30.12.2018) definiti mediante convenzione tra Istituti Tecnici settore Tecnologico indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio e Collegi Territoriali;
j) Frequenza a Corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
k) Ruolo di professionista affidatario, per almeno sei mesi, ai fini del tirocinio professionale;
l) Attività di orientamento scolastico (Laboratori, Georientiamoci e attività similari);
m) Interventi tecnico/operativi, nell’ambito dell’attività professionale, volti a fronteggiare situazioni emergenziali.
2. È ammessa, secondo modalità e condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, la Formazione a Distanza per gli eventi di cui alle lettere a), b), c) e d), o mediante partecipazione a congressi e convegni nazionali o internazionali, regionali o interregionali.
(Articolo 2, commi 2 e 3 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua)
Valutazione degli Eventi formativi
La valutazione degli eventi formativi è effettuata secondo i criteri riportati nella tabella che segue (Art. 5, comma 1 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua):
Evento Formativo |
CFP* |
Limiti max triennali (CFP)** |
|
1 |
Corsi di formazione e aggiornamento (articolo 2, comma 2, lettere a) e b) |
1 CFP ogni ora |
Nessuno |
2 |
Esame nei Corsi previsti da norme specifiche (articolo 2, comma 2, lettera b) |
3 CFP |
Nessuno |
3 |
Corsi o esami universitari (articolo 2, comma 2, lettera c) |
8 CFP ogni 1 CFU |
Nessuno |
4 |
Corsi di formazione post-secondari (articolo 2, comma 2, lettera j) |
30 CFP |
Nessuno |
5 |
Seminari, Convegni, Giornate di studio (articolo 2, comma 2, lettera d – max 6 CFP per Evento) |
1 CFP ogni ora (con un max di 6 CFP) |
20 CFP |
6 |
Visite tecniche e viaggi di studio e attività di orientamento scolastico (articolo 2, comma 2, lettera e) ed l) – max 3 CFP per Evento) |
1 CFP ogni 2 ore (con un max di 3 CFP) |
12 CFP |
7 |
Commissioni per gli Esami di Stato (articolo 2, comma 2, lettera f) |
6 CFP |
12 CFP |
8 |
Relazioni o docenze (articolo 2, comma 2, lettera g) |
Fino a 3 CFP |
18 CFP |
9 |
Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali (articolo 2, comma 2, lettera h) |
Fino a 6 CFP |
18 CFP |
10 |
Attività affidatario per Tirocinio professionale (articolo 2, comma 2, lett. k – minimo sei mesi di Praticantato) |
10 CFP ogni Praticante |
30 CFP |
11 |
Adesione a stage previsti nell’Alternanza Scuola-Lavoro e oggetto di apposita convenzione (art. 2, comma 2, lett. i) |
1 CFP al giorno o frazione |
24 CFP |
12 |
Interventi tecnico/operativi, volti a fronteggiare situazioni emergenziali (articolo 2, comma 2, lett. m) |
5 CFP al giorno o frazione |
20 CFP |
* Il Credito Formativo Professionale è l'unità di misura della Formazione Professionale Continua.
* * Per limite massimo triennale si intende il numero massimo di CFP cumulabile nel triennio per tipologia di Evento frequentato (ciò significa che nel computo totale dei CFP da acquisire nel triennio - 60 crediti - ne verranno conteggiati solo 20 (CFP) per la frequenza di seminari, convegni o giornate di studio. Il numero restante di CFP dovrà essere acquisito con la frequenza di altri Eventi - ad esempio corsi, visite tecniche - o lo svolgimento di attività quali, ad esempio, pubblicazione di articoli scientifici o tecnico professionali, attività di docenza, ecc.)
- Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi professionali i Corsi di formazione, i Seminari, i Convegni e le Giornate di studio (Art. 2, comma 2, lettere “a” e “d” del Regolamento per la Formazione Professionale Continua) devono prevedere una percentuale minima di frequenza obbligatoria (80%). In caso di Formazione a Distanza (FAD) la presenza deve essere del 100%.
- Nei Corsi previsti da normative specifiche l’attribuzione dei crediti formativi professionali è subordinata al superamento della prova finale (ove prevista).
(Art. 5, commi 1, 2 e 3 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua)
Riconoscimento dei Crediti Formativi
Il riconoscimento dei CFP matura nell’anno solare in cui si è concluso l’Evento formativo.
(Art. 5, comma 4 del Regolamento per lai Formazione Professionale Continua)
Eventi formativi organizzati da Associazioni di iscritti e/o altri Soggetti
- Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 i Corsi di formazione possono essere organizzati anche da Associazioni di iscritti e/o altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale Geometri.
- La domanda di autorizzazione da parte di Associazioni di iscritti e/o di altri soggetti deve essere compilata sul SINF.
- Il Consiglio Nazionale Geometri, in base alle risultanze dell’istruttoria effettuata dalla Commissione Nazionale Formazione Professionale Continua, esprime motivata proposta di delibera e la trasmette al Ministero di Giustizia, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
- Acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, il Consiglio Nazionale Geometri adotta la relativa delibera e comunica al richiedente l’autorizzazione allo svolgimento del Corso o l’eventuale diniego.
- L’autorizzazione allo svolgimento di un singolo Corso ha validità triennale e può essere revocata in ogni momento dal Consiglio Nazionale Geometri nel caso in cui questo Evento formativo risultasse in contrasto con il Regolamento per la Formazione Professionale Continua o con il Piano nazionale dell’offerta formativa.
(Art. 7 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua)
Richiesta attribuzione CFP per Eventi formativi organizzati da Enti diversi da un Collegio
I crediti formativi professionali relativi alla frequenza di Corsi/Seminari organizzati da Enti esterni (diversi da un Collegio) possono essere attribuiti solo:
- se l’Ente, per la realizzazione di quel determinato Evento formativo, ha una collaborazione o una convenzione con un Collegio Geometri o con il Consiglio Nazionale;
- se per quel determinato Evento formativo l’Ente ha ottenuto dal CNGGL l’autorizzazione precedentemente descritta (vedi punto “Eventi formativi organizzati da Associazioni di iscritti e/o altri Soggetti”);
- se si tratta di Corsi di formazione (o di aggiornamento) previsti da norme specifiche (ad esempio Corsi base per Certificatori energetici, per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili, per Mediatori, di specializzazione in Prevenzione Incendi, ecc. o dei relativi Corsi/Seminari di aggiornamento).
Modalità per l’accesso all’area riservata del CNGGL (visualizzazione CFP conseguiti)
- Aprire la pagina di "Login" del CNGeGL;
- Inserire nei campi "NOME UTENTE" e "PASSWORD" il proprio CODICE FISCALE (procedura da effettuare in caso di primo accesso – il sistema darà poi la possibilità di variare la password).
N.B. Nel caso in cui il sistema non accettasse la password o il codice fiscale o non riconoscesse l'indirizzo di posta elettronica, contattare la Segreteria del Collegio.